DEL COMITATO S.GIOVANNI E TRADIZIONI ONEGLIESI
(Atto costitutivo del 29 marzo 1982 redatto presso notaio Nicolò Temesio)
1) E’ costituita tra essi comparenti (e fra coloro che in seguito vi aderiranno) un’associazione sotto la denominazione “COMITATO SAN GIOVANNI E TRADIZIONI ONEGLIESI”, con sede in Imperia.
2) Il Comitato, apartitico ed aconfessionale, ha l’esclusivo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale. Esso svolge attività nei settori della beneficenza e della promozione della cultura e dell’arte (quest’ultima attività con i limiti di cui all’art. 10 D. Lgs. 460/97).
Per finanziare questi scopi potrà organizzare manifestazioni e prendere qualsiasi iniziativa promozionale anche con il fine di valorizzare e promuovere i festeggiamenti del Santo Patrono di Oneglia, San Giovanni, la cultura, l’arte e tutte le Tradizioni Onegliesi.
Il Comitato non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate in questo articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse (intendendosi per connesse le attività accessorie per natura
a quelle statutarie ed istituzionali, in quanto integrative delle stesse).
Art. 2.1) Il Comitato non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 2.2) Il Comitato dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 2.3) Il Comitato dovrà redigere il bilancio o il rendiconto annuale nei termini e con le modalità di legge.
3) Il Comitato avrà un numero massimo di 60 soci effettivi e cioè forniti del diritto di voto. I nuovi soci effettivi dovranno essere presentati da un vecchio socio il quale sottoporrà il nominativo al
Presidente il quale potrà proporre la candidatura al Consiglio di Amministrazione che su di essa si esprimerà a maggioranza. Il Comitato addiverrà al “plenum” dei soci effettivi tramite il vaglio delle
capacità professionali e disponibilità sociali delle persone che abbiano fatto domanda di ammissione. Tutti i Soci devono collaborare fattivamente per il conseguimento degli scopi del Comitato, si devono
sentire responsabili dei compiti loro affidati e dovranno portarli a termine con impegno e diligenza. Essi sono tenuti, pena l’esclusione, a versare annualmente la quota associativa nella misura fissata
dall’Assemblea.
4) Organi del Comitato sono:
a) il Presidente.
Il Presidente, socio effettivo, ha carica triennale, rinnovabile. Egli è Presidente anche del Consiglio di Amministrazione e viene eletto dai soci effettivi in Assemblea Ordinaria entro il mese di dicembre dell’anno di scadenza e rimane in carica fino a che non venga sostituito. I pretendenti alla carica di Presidente dovranno corredare la loro candidatura con i nominativi che costituiranno, in caso di elezione, il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente rappresenta il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato ad ogni effetto. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione (per il prosieguo CdA), formato da sedici componenti compreso il Presidente, resta in carica per il periodo in cui ri-mane in carica il Presidente purché rimanga costituito da almeno sette dei suoi membri iniziali. In caso di dimissioni o morte di uno o più membri gli stessi verranno sostituiti dal Presidente. I membri del CdA sono rinomina-bili dopo la scadenza del loro mandato. Gli sedici nominativi vengono proposti dai candidati a Presidente (con la specificazione delle persone che dovranno ricoprire gli incarichi di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere) e risultano eletti insieme a quest’ultimo. Il Presidente potrà formare il CdA anche con persone esterne al Comitato. Al CdA spetta l’amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Comitato. Ha poi il compito di redigere il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la relazione morale e finanziaria che dovrà sottoporre per l’approvazione al Comitato che si esprimerà a maggioranza semplice. Predispone ed attua inoltre i programmi per le iniziative rientranti nell’oggetto sociale. Impegna per suo tramite direttamente il Comitato per qualsiasi argomento e cifra. Viene convocato su iniziativa del Presidente o di almeno sette dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando partecipino almeno sette dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice tra i presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
c) il Collegio dei Probi Viri.
Formato da tre soci effettivi, non componenti del CdA, di provata integrità ed esperienza eletti dall’Assemblea Ordinaria a maggioranza semplice. Ha il compito di controllo dell’attività sociale ed in particolare di quella del CdA. Esamina e giudica sull’opposizione del socio contro il quale si sia aperta procedura di esclusione. Ha potere di ispezione. Decade con il Presidente.
d) Revisori dei Conti.
In numero di due soci effettivi, non componenti del CdA, eletti dall’Assemblea Ordinaria a maggioranza semplice. Controlla la regolarità contabile dell’attività sociale ed in particolare quella del CdA. Hanno potere di ispezione. Decadono con il Presidente.
5) L’Assemblea Ordinaria del Comitato sarà convocata dal Presidente o in difetto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci effettivi mediante avviso agli stessi comunicato con lettera, fax, e-mail o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, con indicazione del luogo, data ed ora di convocazione e con l’esposizione dell’ordine del giorno.
L’Assemblea Straordinaria del Comitato sarà convocata dal Presidente o da almeno la metà dei soci effettivi del Comitato per i casi previsti nel presente Statuto e comunque in occasione di gravi ed urgenti
necessità. La stessa viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera, fax, e-mail o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della
riunione, con i criteri dell’ordinaria. Le assemblee (sia ordinarie che straordinarie) sono valide quando vi partecipino, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci effettivi. Saranno valide, in seconda convocazione (da tenersi almeno mezz’ora dopo la prima), quando vi partecipino almeno 1/3 (un terzo) dei soci effettivi. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, tranne nei casi previsti nel presente Statuto.
6) Saranno esclusi di diritto i soci che non intervengono assiduamente alle riunioni, che non collaborino fattivamente per l’organizzazione della Festa nel suo complesso e/o per qualunque altra esigenza del Comitato, che tengano un comportamento indegno o comunque in contrasto con le finalità del Comitato stesso, che non siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L’esclusione di diritto avrà luogo dal momento in cui si è verificata una delle cause succitate. Il CDA dovrà, nella riunione successiva al verificarsi dell’esclusione di diritto, verbalizzare l’esclusione stessa e comunicarla a mezzo di lettera A.R. all’interessato il quale potrà proporre opposizione al Collegio dei Probi Viri, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Non saranno più ammesse richieste di “sospensiva”. Il CdA è comunque sovrano nel valutare caso per caso.
7) Il Comitato riunito in Assemblea Straordinaria, convocata appositamente, può apportare modifiche e/o integrazioni al presente statuto. Per deliberare in tal senso è necessaria la presenza in Assemblea di almeno la metà più uno dei soci effettivi e che la decisione venga adottata con 3/4 dei voti dei presenti.
8) Il Comitato riunito in Assemblea Straordinaria, convocata appositamente, può deliberare la sfiducia nei confronti del Presidente e del CdA. Per deliberare in tal senso è necessaria la presenza in Assemblea di almeno la metà più uno dei soci effettivi e che la decisione venga adottata con 3/4 dei voti dei presenti. A seguito dell’approvazione della mozione di sfiducia il Presidente e il CdA decadono immediatamente dall’incarico e spetta al Collegio dei Probi Viri sostituirli e convocare immediatamente una assemblea ordinaria per le nuove nomine.
9) La durata del Comitato è a tempo indeterminato. Lo scioglimento può essere deliberato in apposita assemblea straordinaria, convocata appositamente, e con voto favorevole di almeno 4/5 di tutti i soci effettivi del Comitato. In tale evenienza, o in caso di scioglimento per qualunque altra causa, verranno deliberate le modalità relative, tenendo conto dell’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
10) Il Presidente, in apposita seduta straordinaria del Comitato, potrà proporre il conferimento del titolo di “Onore del Comitato” a persone di grande prestigio nel campo culturale, sociale, sportivo, scientifico e religioso che siano Onegliesi di nascita o, inconfutabilmente, d’adozione, anche se non italiani ed anche se
residenti all’estero. L’accettazione del titolo da parte degli stessi interessati non dovrà essere ulteriormente ratificata.
11) I soci, comunque dimissionari, potranno richiedere al Comitato di essere reinseriti nel Comitato stesso in qualità di Soci effettivi. L’esame di tali domande verrà inserito, su proposta del Presidente, nell’ordine del giorno della prima Assemblea Ordinaria o Straordinaria del Comitato successiva alla domanda stessa per la necessaria approvazione.
12) Per tutto quanto non codificato nel presente statuto si farà riferimento alla normativa dell’associazionismo in genere compresi gli usi e le tradizioni locali.
Il presente Statuto viene redatto a seguito delle modifiche apportate al precedente testo datato 12 maggio 2006 ed approvate in occasione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in data 16 novembre 2009.
Il Segretario
Il Presidente Legale Rappresentante
Gian Luca Lanteri
Sergio Lanteri